“Associazione della Pecora Bagnolese” (A.P.B.)

STATUTO

Disponibile in versione PDF: STATUTO ASSOCIAZIONE DELLA PECORA BAGNOLESE

TITOLO I

Costituzione Sede Durata – Scopi – Logo

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

E’ costituita I’ “Associazione della Pecora Bagnolese“, che potrà avvalersi della sigla “A.P.B.” (in seguito Associazione), con sede legale e amministrativa presso via Tuoro, 6 – 83043 Bagnali Irpino (Av).

L’Associazione svolge la sua attività sul territorio della Regione Campania e in particolare nel Comune di Bagnoli Irpino. La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione della pecora bagnolese (o Malvizza) presente sul territorio comunale dì Bagnoli Irpino e provincia dei suoi prodotti di trasformazione. L’Associazione si propone di favorire:

– lo sviluppo tecnico ed economico delle aziende associate;

– il miglioramento genetico e sanitario degli allevamenti;

– la promozione di pratiche e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli animali, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e dì favorire la biodiversità;

– la preparazione professionale dei soci e degli addetti aderenti.

A tal fine, l’associazione provvederà a:

a) adottare regolamenti per il proprio funzionamento;

b) definire programmi comuni relativamente ai prodotti ovini (formaggio, carne, latte, lana e prodotti derivati);

c) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione, di conversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

d) promuovere la costituzione di Imprese, di Cooperative, di Consorzi o dì altre forme associative per l’allevamento, la gestione dei terreni e per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

e) curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando anche centri ed Istituti pubblici e privati, per ricerche di mercato;

f) attuare programmi di sviluppo e qualificazione della produzione favorendo la realizzazione di marchi di origine e di qualità nell’ambito della legislazione vigente in materia;

g) svolgere attività di assistenza tecnica e informazione socio-economica, anche attraverso la costituzione di appositi centri;

h) organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale dei soci e degli addetti al settore;

i) promuovere iniziative dirette alla difesa sanitaria degli allevamenti, in collaborazione con le Regione Campania, gli Enti pubblici e gli Istituti competenti;

l) stipulare convenzioni con il servizio veterinario provinciale e regionale e con gli istituti zooprofilattici perché venga assicurata ai soci l’assistenza veterinaria;

m) promuovere ed attuare in collaborazione con gli organismi competenti programmi di selezione e controllo della pecora bagnolese;

n) intraprendere tutte le altre iniziative che possano giovare all’interesse dei soci;

o) vigilare sull’osservanza da parte dei soci degli obblighi sociali e disporre sanzioni nei confronti degli inadempienti;

p) raccogliere, istituire, presentare ed eseguire fino alla loro definizione le pratiche e domande, sia singole che collettive, dei soci, prestando tutta l’assistenza tecnico-amministrativa necessaria, tesa ad ottenere i finanziamenti pubblici ed I benefici previsti dalle disposizioni di legge per il settore;

q) aderire ad associazioni, organismi, consorzi di allevatori aventi i loro stessi scopi.

Art. 3 — Logo

Descrizione: Tondo centrale in oro con sagoma dl testa ovina in bianco contornato da sinistra a destra dalla scritta in maiuscolo PECORINO BAGNOLESE (colore verde bosco) d’IRPINIA (colore nero) e alla base da una stringa (rappresentante la bandiera italiana) di colore verde-bianco-rosso.

TITOLO II

Soci – Ammissione – Quote – Diritto di voto – Perdita della qualità di socio

Art 4 – Soci

Possono far parte dall’Associazione: gli allevatori e gli allevatori-trasformatori singoli, le società e le organizzazioni di allevatori e allevatori-trasformatori, operanti sul territorio della Regione Campania che allevano, una percentuale significativa, di ovini riconducibili alla popolazione bagnolese iscritti al Registro Anagrafico o all’Albo genealogico.

I soci si distinguono in:
a) fondatori;
b) ordinari;
c) sostnitori;
d) onorari.

 

Associati Fondatori

Gli associati fondatori sono coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione e coloro che, trascorsi dieci anni, senza alcuna interruzione dalla loro iscrizione all’Associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dalla Assemblea degli associati.

Associati Ordinari

Sono associati ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età, vengono ammesse dietro loro richiesta e dietro presentazione di almeno due associati fondatori, con delibera del Consiglio Direttivo. I diritti dei soci ordinari decorrono dal pagamento della quota associativa annuale.

Associati Sostenitori

Associati sostenitori sono le persone, Enti Morali, Enti Pubblici, Associazioni, Società di qualsiasi natura, che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un associato ordinario. L’associato sostenitore può farsi rappresentare presso l’Associazione ed i suoi organismi da un suo rappresentante, che assume l’identica posizione di un associato ordinario.

Associati Onorari

Sono associati onorari le persone od enti che verranno eletti dall’Assemblea dell’Associazione, su proposta degli associati fondatori, per meriti particolari nei diversi ambiti di interesse dell’Associazione.

Art. 5 – Ammissione

Gli allevatori che non hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, dichiarando di accettarne lo Statuto.

Nel caso di allevatori singoli, la domanda deve contenere il Cognome e il Nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e li codice fiscale del richiedente le indicazioni relative alla caratteristiche dell’impresa, con riguardo alla produzione occupazione, dotazione aziendale. Nel caso si tratti di società o di organizzazioni di allevatori, la domanda deve contenere, oltre agli elementi del comma precedente, la denominazione e lo scopo dell’ organizzazione e deve essere corredata dalla delibera autenticata dell’organo competente. La domanda di allevatori singoli deve essere presentata dal titolare dell’azienda o, con la sua delega, da un componente della famiglia addetto al lavoro aziendale. Alla domanda va allegata copia del registro di stalla e di iscrizione al Registro Anagrafico o all’Albo genealogico della pecora bagnolese.

Con la domanda, i richiedenti, si obbligano a versare la quota sociale.

Art. 6 Quote

Ogni socio deve versare nei termini stabiliti dall’Assemblea del Soci;

a) una quota d’iscrizione “una tantum”, uguale per tutti gli associati;

b) una quota sociale annua;

c) i contributi annuali per la esplicazione di attività nel campo della selezione, del miglioramento e della valorizzazione della razza, qualora previste.

Art. 7 – Diritto di voto

A ciascun socio individuale spetta un solo voto.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

Il rapporto di socio cessa in caso di morte, recesso o esclusione del socio.

I soci che non sono in regola con il versamento delle quote fissate dal Consiglio Direttivo, sono da

ritenersi automaticamente esclusi dall’Associazione. Viene considerato moroso l’associato che allo scadere dell’annualità associativa viene invitato per iscritto a mettersi in regola dall’Organo amministrativo e non provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. In assenza d’invito scritto è comunque considerato moroso l’associato che non provvede a regolarizzare la posizione entro quattro mesi dalla scadenza annuale.

Perdono il diritto di far parte dell’associazione i soci che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, abbiano tenuto un comportamento incompatibile con le finalità, lo statuto, il regolamento e le delibere degli organi dell’Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all’ associato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

In caso dl morte del socio, gli eredi in possesso dei requisiti di ammissione, possono richiedere di subentrare nell’Associazione.

Il recesso può essere esercitato mediante avviso scritto comunicato con almeno tre mesi di anticipo.

Per qualunque causa cessi il rapporto associativo, l’associato o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo non hanno diritto di ricevere dall’associazione le quote associative o le contribuzioni a questa versate, né potrà vantare diritti sul patrimonio dell’associazione.

TITOLO III
Organi dell’Associazione – Assemblea – Consiglio Direttivo –
Presidente – Collegio dei Probiviri

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

 

  • l’Assemblea degli Associati
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Vicepresidente
  • il Tesoriere
  • il Comitato Tecnico-Scientifico

Art. 10 – Assemblea

L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto contenente le materie da trattare, inviato ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta 2/3 (due/terzi) dei soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente anziano. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea stessa nomina il proprio Presidente.

A) L’assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci o dei delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia ii numero dei presenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

a) nomina o revoca i membri del Consiglio Direttivo o i singoli consiglieri;

b) approva le relazioni del Consiglio Direttivo ed anche dei bilancio consuntivo e di quello preventivo;

c) traccia l’indirizzo programmatico dell’Associazione e le azioni che deve svolgere riguardo ai problemi d’importanza fondamentale;

d) determina, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttiva e al Presidente;

e) stabilire le quote d’iscrizione e le quote annuali ed i contributi di cui all’art. 5;

f) approva i regolamenti interni;

g) delibera su qualsiasi argomento venga alla stessa sottoposto.

B) L’Assemblea in seduta straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta degli iscritti sui seguenti argomenti:

a) modifiche statuarie;

b) scioglimento anticipato dell’Associazione, della conseguente destinazione delle eventuali attività patrimoniali e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Competono al Consiglio Direttivo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall’assemblea a maggioranza relativa tra i soci. I consiglieri restano in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed i 2 (due) Vicepresidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente, presso la sede dell’Associazione o in altra località, mediante avviso scritto (raccomandata, telegramma, telefax e posta elettronica) inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e recante l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito anche in assenza di convocazione purché vi sia la presenza di tutti i componenti.

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) nominare nel suo seno il Presidente ed i 2 (due) Vicepresidente;

b) nominare i rappresentanti dell’Associazione in Commissioni in cui è prevista tale rappresentanza;

c)deliberare sull’ammissione e sul recesso dei Soci a norma degli articoli 4 e 7;

d) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

e) determinare e proporre all’Assemblea la quota dovuta dagli Associati, a norma dell’art. 6;

f) amministrare il patrimonio sociale;

g) controllare le spese di carattere generale dell’Associazione e la riscossione dei contributi;

h) predisporre il bilancio consuntivo che sarà sottoposto all’Assemblea;

i) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

j) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all’Assemblea;

k) nominare il Comitato tecnico-Scientifico:

l) predisporre ed approvare il bilancio preventivo con il programma da svolgere nel nuovo esercizio entro il 31 dicembre.

Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vicepresidente anziano.

I Componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono a 5 (cinque) sedute consecutive del Consiglio stesso, senza giustificato motivo, vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo con nuovi membri associati, seguendo, qualora esista, la graduatoria dei voti espressi nell’ultima Assemblea elettiva.

Allo stesso modo vengono sostituiti i Componenti che, nel periodo del mandato, venissero a mancare per decesso, espatrio, dimissioni o altro motivo. Il nuovo membro rimane in carica fino alla successiva Assemblea.

Le cariche dell’Associazione sono onorifiche e non danno diritti a compensi, salvo ii rimborso delle spese sostenute per attività correlate allo svolgimento della funzione.

I membri del Consiglio o sono eletti con votazione personale e segreta, concedendo la propria preferenza su schede vidimate dai componenti del seggio elettorale, da almeno 2 (due) soci.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede l’Assemblea e Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente anziano. Il Presidente ha facoltà di conferire al Vicepresidente tutti o parte dei suoi poteri a mezzo delega scritta.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

Funge da Segretario nelle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei soci il Vicepresidente giovane.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede agli incassi, effettua i pagamenti e cura l’amministrazione dell’Associazione. Le cariche dell’Associazione sono onorifiche.

Art. 14 – Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge un ruolo di consulenza tecnica e scientifica in relazione ai programmi definiti dall’ Associazione stessa attraverso le proprie conoscenze al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio animale e le produzioni dei propri associati. Inoltre ha il compito di coordinare le attività di aggiornamento tecnico.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è formato da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore.

TITOLO IV

Patrimonio e Fondo d’esercizio dell’Associazione — Esercizio Sociale Scioglimento e Liquidazione

Art. 15 – Patrimonio e Fondo di Esercizio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote corrisposte dai Soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 6 lettera a);

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;

c) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie, che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengono in proprietà dell’Associazione.

La dotazione patrimoniale acquisita dovrà essere riportata in apposito inventario patrimoniale redatto e tenuto in conformità alle norme di legge vigenti.

Il fondo di esercizio è costituito:

a) dalle quote di cui all’art. 6 lettera b) e c);

b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative sociali e non destinati alla costituzione di riserve;

c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Enti pubblici o da privati, non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

d) da altri proventi in genere;

e)dagli interessi del patrimonio.

Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’esercizio sociale non potrà dar luogo a utili ripartibili ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto tali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Eventuali eccedenze saranno versate a fondo di riserva e destinate ad iniziative sociali o statutarie per gli esercizi successivi (o utilizzate a copertura di eventuali disavanzi degli esercizi precedenti).

Art. 16 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre d’ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’Assemblea per deliberare sul rendiconto anche economico dell’attività dell’Associazione.

In tale sede saranno altresì discussi i programmi dell’Associazione,

Art. 17 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà conformemente a quanto previsto dal successivo secondo comma, in merito alla destinazione di eventuali residui attivi, che in nessun caso potranno andare a beneficio degli associati.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione od Ente avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

TITOLO V
Disposizioni Varie — Norme di Riferimento

Art. 18 – Disposizioni Varie

Le delibere dell’assemblea ed il bilancio d’esercizio dovranno essere messi a disposizione degli Associati presso la sede dell’Associazione ai fini della loro pubblicità. In ogni caso tutti i partecipanti hanno diritto di prendere visione dei libri sociali in ogni momento.

L’Associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

a) il libro dei soci,

b) il registro delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;

c) il registro delle deliberazioni del consiglio;

d) il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza;

e) il libro inventario del patrimonio:

f) il libro mastro delle entrate e delle uscite.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio devono essere raccolti in un registro e firmato dal Presidente e dai 2 (due) Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente giovane sono responsabili della tenuta dei registri e dei verbali di cui al presente articolo.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

II Consiglio Direttivo in funzione ai momento dell’approvazione del presente statuto rimarrà in carica fino al 2017.

Art. 19 – Norme di riferimento

L’Associazione intende disciplinarsi secondo le disposizioni previste dal Dlgs 3/12/1997 n. 460, il quale viene recepito per ciò che attiene agli Enti non commerciali di tipo associativo.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni, ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiana e al Dlgs 3/12/1997 n, 460.

Il presente Statuto si compone di 8 (otto) fogli ed è stato letto ed approvato dai sottoscritti associati.

NOMINE

Contestualmente alla costituzione dell’associazione “Associazione della Pecora Bagnolese -Allevatori e Trasformatori”, vengono nominati dai costituiti a far parte del primo Consiglio Direttivo i sigg.:

  1. Nigro Pasquale nato a Bagnali Irpino il 16/01/1958;
  2. Nigro Carmine nato a Bagnali Irpino il 24/08/1965;
  3. Della Polla Patrizio nato a Avellino il 19/03/1981 – Presidente della Coop. Agricola “Pecorino Bagnolese a.r.l.”;
  4. Buccino Pasquale nato a Bagnoli Irpino il 14/03/1963;
  5. Nigro Antonio nato a Bagnoli Irpino il 17/05/1972.

Tra questi è nominato alla carica di:

Presidente e Legale Rappresentante: Nigro Pasquale;

Vicepresidente anziano: Nigro Carmine;

Vicepresidente giovane: Della Polla Patrizio;

Tesoriere: Buccino Pasquale;

Consigliere: Nigro Antonio.

I suddetti accettano la carica.

Il Comitato tecnico-Scientifico sarà composto dai sigg.:

  1. Peretti Vincenzo nato a Minturno (Lt) il 21/11/1967, che assume la carica dì Coordinatore;
  2. Branca Luca nato a Bagnoli Irpino 15/02/1958;
  3. Guerrera Ettore nato a Napoli il 01/09/1963.

Patrimonio sociale

All’atto della costituzione, il patrimonio sociale è pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta) rappresentato da n° 5 quote di euro 50,00 cadauna versate dai presenti.

Del che viene approvato e sottoscritto il seguente atto da tutti gli intervenuti.

 

VERSIONE DEL 30.05.2014